Stage e Tirocini

Farmacologia e Tossicologia Clinica (Accesso NON Medici) Stage e Tirocini

Attività formative

Ai sensi della normativa vigente in materia di formazione del medico specialista di area sanitaria, le attività formative degli specializzandi sono disciplinate dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, emanato con D.R. 01/12/2014, Rep. n. 3791


Formazione all’interno della rete formativa

L’art. 30 del Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione disciplina la Formazione all’interno della rete formativa.
La rete formativa del medico in formazione specialistica rappresenta l’insieme delle strutture sanitarie (ospedaliere, universitarie, territoriali) che afferiscono ad una singola Scuola e che sono accreditate secondo standard assistenziali e formativi.

  1. La formazione specialistica viene svolta nella/e strutture di sede e nelle strutture della rete formativa (collegate e complementari) di cui al precedente articolo 2.
  2. Il soggetto in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
  3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
  4. Il periodo di frequenza nella stessa Unità Operativa, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.
  5. Ai sensi del Protocollo d’intesa regionale per la formazione specialistica di area sanitaria, l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolge per almeno due terzi nelle strutture sanitarie sede della Scuola e della rete formativa. All'interno della rete formativa così definita, l'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) è individuata come struttura prevalente per lo svolgimento della formazione specialistica degli iscritti alle Scuole di specializzazione.
  6. L’assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del consiglio della scuola deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il direttore della scuola di specializzazione, il direttore e il tutor dell’unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della istituzione ospitante lo specializzando.
  7. Al Direttore di ciascuna Struttura dell'AOU, ovvero struttura del SSN, collegata o complementare, presso la quale lo specializzando svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola di specializzazione, l'organizzazione della suddetta attività, il controllo del suo corretto svolgimento e la relazione valutativa finale circa l'attività svolta.

Formazione fuori rete formativa

L’art. 31 del Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione prevede la possibilità per gli specializzandi di svolgere un periodo di formazione - non superiore ai diciotto mesi nell’intero corso degli studi - in Italia o all’estero, presso strutture non inserite nella rete formativa.

  1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera. Il consiglio della scuola di specializzazione può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
  2. L’eventuale autorizzazione del consiglio della scuola di specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l’accettazione formale della struttura ospitante.
  3. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
  4. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l’attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si tiene conto in sede di esame di profitto annuale.
  5. Le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area sanitaria sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando in caso di indisponibilità di quest’ultima.

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