Esame Finale

Matematica Esame Finale

L'esame finale del corso di dottorato è regolato dagli articoli 16 e 17 del regolamento, che si riportano di seguito.

È inoltre necessario tenere presente gli adempimenti di cui a questa pagina di Ateneo.

Articolo 16 – Esame finale e conseguimento del titolo di dottore di ricerca

  1. Il titolo di dottore di ricerca abbreviato con le diciture: "dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

  2. La tesi di dottorato deve:

    1. essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti;

    2. essere corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese;

    3. avere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

  3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due Valutatori, non appartenenti all’Ateneo e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I Valutatori possono appartenere ad Istituzioni estere o internazionali.

  4. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i Valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

  5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione composta secondo quanto previsto dal successivo articolo 17, e nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere.

  6. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

  7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l’Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell’Anagrafe Nazionale dei dottorandi e dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all’utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l’obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Articolo 17 - Commissione giudicatrice per la discussione pubblica

  1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ed è composta da tre membri, di cui almeno due non appartenenti alla sede amministrativa, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi.

  2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

  3. Per i corsi di dottorato articolati in curricoli il Collegio dei Docenti può proporre la costituzione di più Commissioni.