Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Modalità di attribuzione degli OFA

L’adeguatezza della preparazione iniziale è positivamente verificata con il raggiungimento, nella prova di ammissione, di punteggio minimo corrispondente ad almeno la metà più uno dei quesiti proposti. Ai candidati che non abbiano ottenuto la valutazione minima, limitando però il loro numero complessivo a coloro che si saranno collocati nell’ultimo 10% (esclusi eventuali candidati a pari merito attorno alla soglia del 10%) della graduatoria, sono assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Condizioni di assolvimento degli OFA

L'OFA va assolto entro il primo semestre dell’anno in corso, attraverso la frequenza obbligatoria (certificata dalla raccolta delle firme) di almeno l’80% delle ore previste dalle attività di recupero organizzate dalla struttura didattica. Il Consiglio didattico stabilisce annualmente le specifiche attività formative da attivare per il recupero di eventuali debiti formativi riscontrati nella prova di ammissione.

La frequenza delle attività di recupero per gli studenti con debiti è obbligatoria. L’assolvimento del debito è verificato al termine dell’attività, mediante una prova conclusiva la cui modalità sarà resa nota sulla pagina web del CdS. Il mancato assolvimento degli OFA comporta l’impossibilità di sostenere tutti gli esami del 2° e del 3° anno.